Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Roma, 17/12/2003
Ai Direttori delle Sedi
Provinciali
e Territoriali e per il
loro
tramite:
- Alle Amministrazioni
dello
Stato
Alla Corte dei Conti
Ufficio di coordinamento
delle Sezioni regionali
di
Controllo
Via Baiamonti, 25
00195 ROMA
Alle Organizzazioni
Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
E p.c.
Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del
Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e
Affari
Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
CIRCOLARE N. 33
OGGETTO: Pensione di inabilità di cui all’articolo 2, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n.335. Precisazioni.
Pervengono da alcune Sedi
richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative da adottare nei
casi di liquidazione della pensione d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12,
della legge n. 335/1995 riguardanti i dipendenti statali.
Al riguardo si precisa che nei confronti del personale delle amministrazioni statali, per le quali l’Inpdap ha assunto le competenze in merito alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, le Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto dovranno provvedere a determinare il trattamento pensionistico d’inabilità in parola con le modalità stabilite nella circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997.
In particolare, anche nei
confronti del personale statale si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite
con la citata circolare per quanto attiene il raffronto dell’importo della
pensione d’inabilità con quello pari all’80% della base pensionabile e con
quello della pensione privilegiata che sarebbe spettata qualora l’infermità
fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4
del decreto 9 maggio 1987, n.187).
Ai fini dell’individuazione del
primo limite d’importo, rappresentato dall’ottanta per cento della base
pensionabile, questo Istituto ha espresso l’avviso che la media ponderata delle
retribuzioni debba essere determinata, per la parte relativa alla quota B di
pensione, tenendo conto del numero dei mesi di anzianità contributiva
esistenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio,
indipendentemente che si tratti di un sistema di calcolo retributivo o misto.
Ciò in quanto in un sistema di calcolo misto il bonus da attribuire in caso di
riconoscimento di pensione di inabilità incide esclusivamente sulla quota
contributiva della pensione (quota C) e, pertanto, il raffronto dovrà essere
effettuato tenendo conto anche delle anzianità contributive maturate dal 1°
gennaio 1996 alla data di cessazione.
Diversamente, la circolare n. 57 del 24 giugno 1998 del Ministero del tesoro, in caso di sistema misto, limita tale periodo al numero dei mesi di contribuzione esistenti tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995.
Ai fini dell’individuazione del secondo limite posto al trattamento di inabilità, rappresentato dall’importo della pensione privilegiata, occorre rilevare che l’Inpdap per procedere al calcolo di quest’ultima utilizza le retribuzioni utili ai fini della determinazione della quota A di pensione nonché quelle medie relative al periodo 1° gennaio 1993/cessazione, indipendentemente che si tratti di un sistema di calcolo retributivo o misto. Ciò in quanto l’articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, nell’introdurre una nuova modalità di determinazione dell’importo di pensione basata su due distinte quote di pensione, non ha previsto alcuna eccezione per i trattamenti pensionistici di privilegio.
Per contro, nella citata
circolare del Ministero del Tesoro si considera come base pensionabile ai fini
della determinazione della pensione di privilegio esclusivamente la
retribuzione relativa alla quota A di pensione.
Nelle more della completa
acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti
pensionistici da parte dell'Inpdap, si invitano, quindi, tutte le
amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di operato relativamente
all’applicazione di una medesima norma, a determinare la pensione d’inabilità
di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/95 secondo le modalità dettate nella richiamata circolare Inpdap n.
57 del 24 ottobre 1997.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione